Articolo 1.1.088 UCI: il divieto di scommettere per tesserati spiegato

Una norma con un perimetro più ampio di quanto sembri
Una volta, in una sala stampa di una corsa minore, ho sentito un meccanico professionista dire candidamente che aveva piazzato una scommessa sul vincente della tappa di quella mattina. Gli era costato due anni di sospensione. Non c’è stata alcuna pietà: il regolamento parla chiaro, e quando parla chiaro non lascia spazio a interpretazioni.
L’Articolo 1.1.088 del regolamento UCI è in vigore dal 2019 e vieta a tutti i tesserati – corridori, direttori sportivi, meccanici, medici – qualsiasi coinvolgimento in scommesse su eventi ciclistici. La sanzione è la sospensione di due anni. Sembra una norma “tecnica” che riguarda solo gli addetti ai lavori, ma il suo impatto sul mercato è più ampio: definisce chi non può essere fonte di informazione interna per le scommesse, e quindi cosa il mercato può ragionevolmente considerare “informazione pubblica”.
Il testo del divieto e a chi si applica
Il testo originale dell’articolo, in inglese, recita: “All license holders are forbidden to be involved, directly or indirectly, in the organization of bets on cycling events or to place any bets, themselves or through an intermediary, on events in which they could participate.” La traduzione è semplice e il senso non lascia ambiguità: nessun tesserato UCI può scommettere, far scommettere, o organizzare scommesse su eventi a cui partecipa o potrebbe partecipare.
“Tesserato UCI” è una categoria più ampia di quanto si pensi. Non comprende solo i corridori. Comprende anche tutti i membri dello staff tecnico delle squadre WorldTour, ProTeam e Continental – quindi direttori sportivi, allenatori, medici, fisioterapisti, meccanici, autisti. Comprende anche gli arbitri UCI, i commissari, i delegati tecnici, e in molti casi i collaboratori delle federazioni nazionali. Una persona che non è in lista corse, ma lavora dentro al sistema UCI, ricade comunque nella norma.
La frase chiave è “eventi in cui potrebbero partecipare”. Non significa solo “le gare a cui partecipo questa settimana”. Significa qualsiasi gara del calendario in cui potrei essere coinvolto come tesserato. Per un corridore di una squadra WorldTour, questo include sostanzialmente tutto il calendario delle gare di alto livello dell’anno. Per un meccanico della stessa squadra, vale lo stesso perimetro. La sanzione di due anni che ho citato all’inizio non era contro un corridore che aveva puntato sulla propria gara – era contro un meccanico che aveva puntato su una gara dove non sarebbe nemmeno andato. Il regolamento è quello.
Una citazione del Presidente UCI David Lappartient, in un’intervista del 2025 a Het Laatste Nieuws ripresa da Velo, lo dice con parole sue: “sports betting is like an iceberg. Ninety percent of the bets are illegal and happen below the waterline. I do not want to get to a day when cycling, once we have climbed out of the valley of doping and the fight against mechanical fraud has been successfully carried out, finds itself in front of a new threat.” Il problema, nelle parole del massimo dirigente, è prevenire il rischio prima che esploda. L’Articolo 1.1.088 è uno degli strumenti.
Sanzioni e casistica
La sanzione standard per violazione dell’Articolo 1.1.088 è la sospensione di due anni. Significa essere fuori dal ciclismo professionistico per due stagioni intere, perdere il contratto in corso e dover ricostruire una carriera dopo il reintegro – sempre che ci sia un reintegro. Per un corridore di trent’anni, due anni di sospensione equivalgono spesso al ritiro forzato.
La casistica reale dei due anni dall’entrata in vigore della norma è relativamente limitata, ma esiste. Le sanzioni più visibili hanno riguardato membri dello staff tecnico che avevano piazzato scommesse personali su gare WorldTour. Casi di corridori veri e propri sanzionati per scommesse dirette sono più rari, perché il monitoraggio UCI è particolarmente attento sui corridori in attività e le piattaforme di scommessa segnalano subito anomalie nei profili dei conti.
Un aspetto pratico che pochi conoscono: la sanzione si applica anche se la scommessa è stata piazzata tramite un intermediario. Un corridore che chiede al fratello o all’agente di piazzare per lui una scommessa, anche con pseudonimo, è soggetto alla stessa sanzione se la cosa viene scoperta. Il regolamento parla di “themselves or through an intermediary” proprio per chiudere quella scappatoia. I sistemi di monitoraggio incrociano i flussi di denaro, e una scommessa sospetta su un familiare diretto di un corridore è un classico campanello d’allarme.
Dal 2025 la UCI è entrata pienamente nel sistema IBIS (Integrity Betting Intelligence System) del CIO estendendo il monitoraggio a tutto il calendario WorldTour, non solo ai Campionati del Mondo come avveniva prima. Significa che ogni gara WorldTour del 2026 sarà monitorata in modo continuativo per anomalie di scommessa. Questo aumenta l’esposizione al rischio per chiunque pensi di poter aggirare l’Articolo 1.1.088.
Come si intreccia con la legge italiana
L’Articolo 1.1.088 è una norma sportiva, non una legge dello Stato italiano. Significa che chi la viola non commette un reato in sé – commette un illecito disciplinare sportivo. La sanzione UCI però produce conseguenze contrattuali immediate: la squadra è tenuta a risolvere il contratto del corridore o del tecnico sanzionato, e il tesserato perde l’accesso al circuito professionistico.
Sul piano della legge italiana, le scommesse piazzate dal tesserato presso un operatore con concessione ADM non costituiscono un illecito penale nemmeno se violano l’Articolo 1.1.088. L’attività di scommessa in sé è legale per qualsiasi maggiorenne italiano residente in Italia che usi un operatore ADM. Il problema è esclusivamente disciplinare-sportivo.
Se però la scommessa è piazzata presso un sito non autorizzato in Italia, oltre alla violazione UCI scatta anche la violazione della normativa nazionale sulle scommesse non autorizzate. Nel 2024 ADM ha inibito 11.390 siti illegali di gioco, e nel primo semestre 2025 l’Unità di Informazione Finanziaria ha ricevuto 6.433 segnalazioni di operazioni sospette legate al gioco – un +37% sull’anno precedente. Su questi siti il monitoraggio è molto più difficile, ma in caso di scoperta le conseguenze legali sono pesanti per il giocatore singolo, indipendentemente dal suo status di tesserato.
Una considerazione finale per chi guarda il quadro complessivo: l’Articolo 1.1.088 è uno strumento di tutela dell’integrità del ciclismo, non solo una norma disciplinare astratta. È il motivo per cui, nei monitoraggi IBIA 2025, il ciclismo non figura tra gli sport con alert sospetti. Quello “zero” è il risultato di una combinazione fra deterrenza interna (la norma UCI), monitoraggio continuativo (IBIS) e indagine privata (IBIA). Per chi vuole capire meglio l’architettura del monitoraggio sopra-nazionale conviene leggere il rapporto IBIA 2025 sul ciclismo.
Un meccanico di una squadra può scommettere su un’altra gara?
No. L’Articolo 1.1.088 parla di ‘eventi in cui potrebbero partecipare’, e il perimetro reale è praticamente tutto il calendario delle gare di alto livello. Un meccanico di una squadra WorldTour può essere assegnato a qualsiasi gara stagionale, anche all’ultimo momento, quindi tutto il calendario è considerato ‘potenziale partecipazione’. Anche scommettere su una corsa che fisicamente non lavorerà ricade nel divieto e produce la stessa sanzione di due anni.
Lo stagista di una WorldTeam è tesserato ai fini dell’articolo?
Sì, se ha un tesseramento UCI attivo per la durata dello stage. Le squadre che ingaggiano stagisti – di solito tra agosto e fine stagione – devono registrarli presso l’UCI, e quel tesseramento attiva immediatamente l’applicazione di tutto il regolamento, incluso l’Articolo 1.1.088. Il neo-professionista che il giorno prima dell’inizio dello stage piazzava liberamente scommesse sul ciclismo, dal giorno dopo non può più, e questa è una delle prime cose che i direttori sportivi spiegano agli stagisti.
Creato dalla redazione di «Scommesse Live Ciclismo».
